Padova
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Servizio di Cremazione

La cremazione è il procedimento di riduzione in cenere della salma, che viene effettuato in uno speciale impianto. Consentita anche dalla Chiesa Cattolica è una pratica funeraria che negli anni sta prendendo sempre più piede.

Centro di Cremazione di Padova
Centro di Cremazione di Padova

L’ autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

  1. disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  2. iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute(*) che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari;
  3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
  4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
(*) A Padova opera l’Associazione riconosciuta So.crem – Società provinciale di cremazione, via Chiesanuova, 33 – tel. 049 723004 – fax 049 8717757 – email socrempadova@gmail.com.
Nel caso in cui la persona deceduta sia iscritta a una Socrem, i familiari devono semplicemente avvertire l’impresa funebre dell’iscrizione, senza necessità di ulteriori formalità.

 

Destinazione delle ceneri

Le ceneri del defunto possono essere:

  • tumulate in ossario cinerario;
  • affidate in abitazione;
  • disperse in apposite aree cimiteriali o in natura;
  • trasferite in altro Comune.

AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA

Il Regolamento dei servizi cimiteriali consente la conservazione dell’urna cineraria contenente le ceneri di un proprio caro nell’abitazione dell’affidatario, con esclusione di ogni altro luogo e con obbligo di tenere l’urna protetta da possibili profanazioni o sottrazioni.

Su richiesta, forniamo particolari urne cinerarie di design, particolarmente indicate in caso di mantenimento delle ceneri della persona cara nella propria abitazione.

L’affidamento viene concesso sia per volontà espressa in vita dal defunto, sia per volontà manifestata successivamente dagli aventi titolo, secondo le indicazioni del codice civile (articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile).
In caso di comprovati vincoli affettivi o di riconoscenza, l’affidamento può essere concesso anche a soggetti diversi da quelli indicati sopra, previo consenso scritto degli aventi diritto.

DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale della Socrem cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
La dispersione deve essere autorizzata dall’ufficiale di stato civile.
La dispersione non autorizzata costituisce reato, punibile ai sensi dell’art. 411 del codice penale.

  • DISPERSIONE IN AREE PRIVATE
    La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.
  • DISPERSIONE IN NATURA
    La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
  • DISPERSIONE IN AREA CIMITERIALE
    Presso il Cimitero maggiore è stata realizzata un’apposita area dedicata allo spargimento delle ceneri.

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